Art. 5.
(Associazioni non riconosciute).

      1. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dall'articolo 1 recanti norme sulle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

          a) prevedere una forma residuale e generale dell'esercizio collettivo di un'attività non societaria;

          b) mantenere la vigente disciplina della responsabilità per le obbligazioni assunte, eventualmente precisando la responsabilità per le obbligazioni nascenti da fatto illecito.

      2. Per quanto concerne la disciplina delle associazioni non riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo, i decreti legislativi di cui al comma 1 recano, in particolare, norme finalizzate a definire:

          a) l'applicazione delle disposizioni dettate per le associazioni riconosciute che suscitano un affidamento in ordine alla realizzazione di un fine pubblico o collettivo e le conseguenze della mancata osservanza delle stesse;

          b) la responsabilità degli amministratori per l'amministrazione e la destinazione dei fondi raccolti, lasciati, donati od ottenuti.